LO STATUTO

L’AACS è una organizzazione senza scopo di lucro, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni / L.R. 1/09/99 n°22.

Statuto Associazione Abitanti Centro Storico di Roma – AACS

(rep.n°78411 racc.n°26634)

(estratto)

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione “ASSOCIAZIONE ABITANTI CENTRO STORICO DI ROMA – Associazione di Promozione Sociale” (in breve “ASSOCIAZIONE ABITANTI CENTRO STORICO DI ROMA – APS”).

Articolo 2 – Sede Legale

L’Associazione ha sede attualmente in via degli Orfani, n.83 (omissis).

Aricolo 4 – Oggetto

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e altre attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi con particolare riguardo alla tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico dell’area centro storico della capitale. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali, la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico (D. lgs n. 117/2017 art. 5, punti F, I, V). Lo spirito e la prassi dell’;Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che
hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione
in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di
particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di incontrare i rappresentanti delle istituzioni;
d) di intraprendere azioni legali a tutela degli specifici scopi perseguiti dall’Associazione;
e) di promuovere riunioni, iniziative, ricerche e convegni
f) di collaborare con tutte quelle iniziative ed altre associazioni che perseguano gli stessi fini;
g) di fornire uno strumento attraverso il quale e con specifica competenza si dia forza ad
interventi presso organi competenti;
h) di tutelare e valorizzare le risorse ambientali ed il patrimonio storico e artistico del centro storico della città di Roma;
i) di prevenire azioni dannose nei confronti del patrimonio artistico del centro storico della città di Roma.

Tutte le azioni da svolgere e portare avanti dovranno altresì essere meditate ed analizzate con fermezza e civiltà, perché si possano far valere con la legalità ed il senso civico, i diritti dei cittadini.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ad essa è vietato svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 – Soci

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire
all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta (omissis).

Articolo 7 – Perdita Status Socio

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

• l’Assemblea
• il Consiglio Direttivo
• il Segretario
• il Presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. (omissis)

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di anni due.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 c.c.
Se del caso: L’assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 25 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile, nonché le norme disciplinanti il settore degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.