LO STATUTO
L’AACS è una organizzazione senza scopo di lucro, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni / L.R. 1/09/99 n°22.
Statuto Associazione Abitanti Centro Storico di Roma – AACS
(rep.n°78411 racc.n°26634)
(estratto)
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita ai sensi del D.Lgs 4/12/1997 n.460 e della L.383/2000 l’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE ABITANTI CENTRO STORICO DI ROMA -AACS- ONLUS”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,umana, civile, culturale e di ricerca etica, con particolare riguardo alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico dell’area centro storico della capitale.
Articolo 2 – Sede Legale
L’Associazione ha sede attualmente in via degli Orfani, n.83 (omissis). L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.
Aricolo 4 – Oggetto
L’Associazione Abitanti Centro Storico di Roma non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:assenza di fini di lucro, democraticità della struttura,elettività e gratuità delle cariche sociali nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.(omissis). Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone:
• di stabilire rapporti personali capaci di educare e a far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
• di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
• di incontrare i rappresentanti delle istituzioni;
• di intraprendere azioni legali a tutela degli specifici scopi perseguiti dall’Associazione;
• di promuovere riunioni, iniziative, ricerche e convegni;
• di collaborare con tutte quelle iniziative ed altre associazioni che perseguono gli stessi fini;
• di fornire uno strumento attraverso il quale e con specifica competenza si dia forza ad interventi presso organi competenti;
• di tutelare e valorizzare le risorse ambientali ed il patrimonio storico e artistico del centro storico di Roma;
• di prevenire azioni dannose nei confronti del centro storico della città di Roma.
Tutte le azioni da svolgere e portare avanti dovranno altresì essere meditate ed analizzate con fermezza e civiltà, perché si possano far valere con la legalità ed il senso civico i diritti dei cittadini.
Articolo 5 – Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo (omissis).
Articolo 7 – Perdita Status Socio
La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- espulsione.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio dei revisori
• i Probiviri
• il Presidente
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese documentate.
Articolo 10 – Assemblea dei Soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. (omissis)
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione, sottoponendoli poi all’approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Articolo 25 – Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile, nonché le norme disciplinanti il settore degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.